Legge monti DLGS 20/2002 - Manutenzione auto

Affidaci la tua auto per la manutenzione: con noi la garanzia del costruttore rimane valida!

Incredibile, ma vero: ancora oggi non tutti gli automobilisti sanno che, dopo aver acquistato l'auto nuova, possono svolgere la manutenzione sia presso le reti ufficiali delle Case sia presso i riparatori indipendenti, senza perdere la garanzia legale biennale.

Questa opportuntà è il risultato del cosiddetto Decreto Monti che recepiva una direttiva comunitaria fortemente voluta dall'allora commissario UE Mario Monti, che sarebbe poi diventato, nel 2011, presidente del Consiglio.

Il cosiddetto Decreto Monti (o legge Ber - Block Exemption Rule), è una normativa europea, valida quindi in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, entrata in vigore il 31 luglio 2002 - e recentemente prolungata fino al 2023 con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 461/2010 - con lo scopo di disciplinare la distribuzione, la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli, così come la fornitura di pezzi di ricambio, nel tentativo di stimolare e favorire il principio della libera concorrenza nel settore.

Quali sono state le novità introdotte? 
Con la direttiva Monti si può acquistare l'auto dove si preferisce e far eseguire la necessaria manutenzione dove meglio si crede purché l'officina scelta risponda a precisi requisiti, disponga delle informazioni necessarie della casa, di cui la stessa è obbligata a dare ed utilizzare ricambi originali o di qualità corrispondente, senza che possa essere negata, al cliente, l'applicazione in caso di necessità della Garanzia del Costruttore. La Legge Monti stabilisce che i pezzi di ricambio si dicono originali se sono di primo impianto oppure di QUALITÀ CORRISPONDENTE.

Prima della entrata in vigore del Regolamento 1400 (Direttiva Monti), il Consumatore doveva sottostare a precisi vincoli per la manutenzione ordinaria, con costi fissati dalla Casa; se anche un semplice tagliando veniva effettuato al di fuori della rete di Officine autorizzate, la Casa e per essa le Officine autorizzate, avrebbero negato l'applicazione della garanzia per qualsiasi pezzo. Questa "tradizione", a tutto vantaggio delle Case e delle Officine da esse stesse autorizzate, è stata giudicata dalla Comunità Europea in contrasto con la libera concorrenza, ed è stato, quindi, introdotto il Regolamento 1400. Le innovazioni del Regolamento 1400 e del D.Lgs. 24 hanno, come finalità primaria, la tutela del Consumatore nei riguardi del godimento della Garanzia di buon funzionamento rilasciata dalla Casa costruttrice del Veicolo.

Legge monti DLGS 20/2002 - Manutenzione autoOggi il Consumatore può scegliere la soluzione più conveniente per lui, BENEFICIANDO DELLA CONCORRENZA TRA LE OFFICINE DELLE RETI UFFICIALI DELLE CASE E/O TUTTE QUELLE INDIPENDENTI, purché , dispongano delle informazioni della casa costruttrice (che la stessa è obbligata a fornire) ed abbiano le conoscenze e le attrezzature necessarie. Praticamente qualsiasi Officina Indipendente oppure direttamente il Consumatore stesso possono acquistare sia ricambi originali oppure di qualità corrispondente agli stessi, con marchi conosciuti ed omologati o fornitrici al primo impianto di una qualunque casa, automobilistica, senza che possa essere negata, al cliente, l'applicazione in caso di necessità della Garanzia del Costruttore.

Il Consumatore dovrà dimostrare con regolari fatture sia la manodopera, sia i ricambi singolarmente acquistati o montati; gli stessi devono essere esposti in fattura indicando il codice, la descrizione e la riconoscibilità del Marchio per singolo articolo. Naturalmente dalle stesse fatture si evince la data di acquisto e di montaggio dei ricambi.

In caso di problemi di Garanzia con qualsiasi casa Costruttrice, si potrà dimostrare con le relative fatture, tutti i ricambi di normale usura sostituiti nei due anni di Garanzia.

Concetti della Direttiva
La Direttiva stabilisce, sostanzialmente, che le limitazioni imposte dai Costruttori nel subordinare L'APPLICAZIONE DELLA GARANZIA SUL “NUOVO” SONO ILLEGALI.
service markIl diritto di una qualsiasi Officina Generica ad acquisire “Parti di ricambio del Costruttore auto” presso la rete del Costruttore 

service markIl diritto di una qualsiasi Officina di usare “Parti Ricambio Originali”, fornite cioè dal costruttore delle parti stesse su specifiche della Casa automobilistica 

service markIl diritto di una qualsiasi Officina di utilizzare “Parti di qualità corrispondente (conformi)”, fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali ed al livello di qualità prescritto dalla Casa Automobilistica

service markIl diritto delle Officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali indipendenti ma molto più competitivi, in quanto ci sono meno passaggi 

service markIl diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia (anche il PRIMO tagliando), presso una qualsiasi Officina di sua scelta

service markIl diritto del Venditore e/o del Consumatore dell'auto di effettuare interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso Officine di sua fiducia.

Garanzia 100%E' chiaro che un officina, non appartenente alla rete di assistenza del costruttore, non può fornire parti e mano d'opera gratuitamente, mentre il Consumatore deve operare nel quadro del D.Lgs.24 e può esercitare, in alcuni casi, il diritto di regresso verso il Venditore; tuttavia la casa non può più far decadere la garanzia sul veicolo a causa di singoli interventi su parti difettose effettuate da Officine non autorizzate, che rimangono responsabili verso il Consumatore delle parti fornite secondo i termini del D.Lgs.24. Il diritto di una qualsiasi Officina di accedere alle informazioni tecniche relative a manutenzione, riparazione e servizio (es. istruzioni di smontaggio, strumentazione specifica,formazione tecnica etc) rilasciate dalla Casa Automobilistica, alle stesse condizioni praticate alle Officine “autorizzate”. La effettuazione di operazioni relative a richiami formali del Costruttore deve essere svolta nell'ambito della rete di officine Autorizzate.

QUINDI IL CONSUMATORE PUÒ SCEGLIERE LIBERAMENTE IL VENDITORE DI RICAMBI PIÙ CONVENIENTE,
SENZA DOVERSI PREOCCUPARE DELLA GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO CHE IL COSTRUTTORE
DEVE OBBLIGATORIAMENTE RICONOSCERE, INDIPENDENTEMENTE DAL VENDITORE.

IL CONSUMATORE PUÒ RIVOLGERSI DOVE MEGLIO CREDE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E PER L’INSTALLAZIONE DI EQUIPAGGIAMENTI AFTER MARKET,
SENZA CHE IL COSTRUTTORE POSSA FAR DECADERE LA GARANZIA

Lo scopo della direttiva, tradotta in un regolamento europeo vincolante per tutti i paesi della Comunità Europea, è, sostanzialmente, contrastare le pratiche che limitano la possibilità dei consumatori di scegliere i propri fornitori. Nel tempo la concorrenza tra i fabbricanti ha portato a concentrare l'attenzione del mercato su prezzo e le condizioni d'acquisto obbligando i consumatori ad utilizzare le officine autorizzate per la manutenzione ordinaria. In sostanza i costruttori hanno potuto spostare parte dei ricavi dalla vendita, al servizio obbligando i clienti all'acquisto dei ricambi di consumo a prezzi d'affezione ma specialmente al di fuori di ogni concorrenza. Paradossalmente il prolungamento a due anni della garanzia ha rinforzato questa pratica.


 

La nozione di “Garanzia del Costruttore” o di buon funzionamento
Il Costruttore del Veicolo si assumeva la responsabilità del buon funzionamento dell'intero veicolo acquistato dal Consumatore, riparando o sostituendo parti che si rivelassero difettose, tramite un’officina debitamente autorizzata che gestisse il rapporto “contrattuale “ tra il Consumatore ed il Costruttore. Il Costruttore rispondeva delle Parti assemblate sul veicolo, indipendentemente dal fornitore delle medesime, comprese parti come batteria, pneumatici etc. L'intero modello della “Garanzia” rifletteva una concezione del rapporto tra le parti dove il Consumatore è Cliente della Casa Automobilistica, raggiunto tramite la rete organizzata della Casa stessa. Oggi non è più così; il Venditore è tenuto ad assicurare la garanzia sulle auto da lui vendute e risponde direttamente al Consumatore di ogni difetto emerso nei 24 mesi seguenti la vendita (o di più se la casa pubblicizza garanzie estese per oltre 24 mesi). Il Costruttore, tipicamente, subordina la propria responsabilità sulle parti difettose all'effettuazione della manutenzione ordinaria, tipicamente strutturata in “tagliandi” da effettuarsi a percorrenza o scadenze temporali prescritte.

Legge monti DLGS 20/2002 - Manutenzione autoLa nozione di Manutenzione Ordinaria
Per mantenere lo stato di efficienza previsto dalla Casa Automobilistica il veicolo deve essere sottoposto a periodiche ispezioni e sostituzioni di materiali di consumo. Durante queste fasi di ispezione le parti sottoposte ad usura vengono verificate e, se necessario, sostituite a pagamento; in caso di usura anomala (o di difetti di altre parti che causano tale anomala usura) l'Officina deve segnalare tale necessità perché l'Acquirente possa decidere il da farsi. Durante il periodo di Garanzia ovviamente l'Acquirente richiederà l'applicazione della medesima.

L'aspetto rilevante della corretta manutenzione ordinaria è l'ispezione sistematica del veicolo che è finalizzata a prevenire inconvenienti seri identificando difetti o anomalie in fase precoce.

Questa è la ragione per cui la mancata effettuazione dei “tagliandi” è la ragione perché venga negata l'applicazione della Garanzia da parte della casa Automobilistica anche per parti apparentemente non direttamente coinvolte nei “tagliandi.

In effetti il contenuto delle operazioni relative ai “tagliandi” è descritto sommariamente nel “libretto d'uso e manutenzione” consegnato al Consumatore insieme al veicolo ( il “cosa”), mentre le procedure di ispezione ed i criteri di valutazione dello stato d'usura etc (il “come”), sono riservati alla letteratura tecnica, circolari e quant'altro che la Casa Automobilistica riservava alla propria rete di assistenza. Oggi, con modalità diverse da casa a casa, tali informazioni sono obbligatoriamente rese disponibili anche agli operatori indipendenti.

Legge monti DLGS 20/2002 - Manutenzione auto

Per maggiori informazioni e delucidazioni o semplicemente se hai bisogno di un preventivo di tagliando e manutenzione per la tua auto, non esitare a contattarci, saremo lieti di rispondere a tutti i tuoi quesiti.

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